Art. 8.
(Capitale sociale).

      1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, e il Ministro dei beni e delle attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Il capitale sociale è versato presso l'istituto di emissione entro un mese dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo.
      2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.
      3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile.
      4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma associata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.